Richiesta della Residenza - Iscrizione all'Aire (Italiani residenti all'estero) - Schedario della Popolazione temporanea
Le dichiarazioni di cambio di residenza possono essere presentate secondo una delle seguenti modalità:
1 - SPORTELLO ANAGRAFE DI SONA
Orario sportello Anagrafe di Sona - Piazza Roma 1
LUNEDI' |
MARTEDI’ |
MERCOLEDI’ |
GIOVEDI’ |
VENERDI’ |
SABATO |
09:00–12:30 |
09:00–12:30 |
09:00–12:30 |
09:00–12:30 |
09:00–12:30 |
09:00–12:00 |
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16:00–18:00 |
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2 - SPORTELLO ANAGRAFE DI LUGAGNANO nei seguenti giorni e orari (senza appuntamento) :
Via 26 Aprile n. 8
LUNEDI’ |
MARTEDI’ |
MERCOLEDI’ |
GIOVEDI’ |
VENERDI’ |
SABATO |
CHIUSO |
08:30–12:30 |
CHIUSO |
08:30–12:30 |
08:00–12:30 |
08:30–12:00 |
3 - Tramite via Telematica all'indirizzo sona.vr@cert.ip-veneto.net (
In caso di presentazione telematica è necessario utilizzare una delle seguenti modalità:
In caso di invio telematico si raccomanda di accertarsi sempre dell’avvenuta ricezione della spedizione contattando l’ufficio Anagrafe – 045 6091270 - 230.
Alla dichiarazione (clicca qui e scarica e compila i moduli) deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono anche sottoscrivere il modulo. Nel caso in cui un solo genitore trasferisca la residenza assieme al/ai figlio/i minorenni, l'altro genitore deve sottoscrivere la dichiarazione di conoscenza del cambio della residenza, allegando un documento di identità valido.
Il modulo, per essere considerato ricevibile, deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti e contrassegnati dall’asterisco (*).
Al fine di consentire il corretto accertamento dell'effettiva residenza da parte del Comando di Polizia Municipale, ed evitare il rigetto della richiesta di residenza, è necessario:
Dovrà essere, inoltre, comunicato all'Ufficio Tributi (tel. 045 6091206 - 214 - 251) l'avvenuto cambio di residenza ai fini dell'applicazione della tassa di smaltimento dei rifiuti urbani.
L'art. 5 del D.L. 28/03/2014, n. 47 convertito con modificazioni nella L. 25/05/2014, n. 80, stabilisce che: "Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge".
In applicazione di queste disposizioni, i cittadini interessati a presentare la Dichiarazione di residenza/cambio di abitazione, devono allegare alla stessa una documentazione che dimostri il possesso dell'immobile di dimora abituale (contratto di affitto ovvero di comodato, autorizzazione del proprietario e del locatario, altre dichiarazioni comprovanti l'utilizzo dell'immobile).
Fermo restando che la decorrenza giuridica del cambio di residenza decorre sempre, come già avviene ora, dalla data di presentazione della dichiarazione, entro i due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni “documentate”.
Nel caso di iscrizione anagrafica con provenienza da altro comune, entro gli ulteriori e successivi due giorni lavorativi il comune di provenienza dovrà provvedere alla cancellazione ed entro cinque giorni alla verifica dei dati forniti dal dichiarante. Da quel momento potranno essere rilasciate tutte le normali certificazioni destinate a soggetti privati.
Il Comune, entro 45 giorni dalla dichiarazione, procede all’accertamento dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione anagrafica (prima tra tutti l’effettiva dimora abituale). Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso, art. 20 legge 241/1990).
In caso di accertamento negativo, e/o accertata mancanza dei requisiti il procedimento verrà annullato e l’interessato sarà cancellato dall’anagrafe con effetto retroattivo e sarà denunciato alle competenti autorità, per le responsabilità penali per dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.
Con la conversione del decreto-legge 16 luglio 2020 è stata introdotta un'importante modifica all'art. 94 del Codice della Strada con la quale, in tema di trasferimento di residenza dell'intestatario di un veicolo, l'aggiornamento della carta di circolazione (oggi Documento Unico), tramite il rilascio di un tagliando adesivo che il cittadino aveva l'obbligo di applicare sul documento di circolazione, è stato sostituito dall'aggiornamento automatico dei dati contenuti nell'Archivio Nazionale Veicoli (ANV). La variazione di residenza viene quindi ora registrata esclusivamente nell'ANV senza rilascio al cittadino di qualsivoglia attestazione. Attraverso il Portale dell'Automobilista il cittadino può scaricare l'attestazione contenente i dati di residenza, così come registrati nell'ANV, da esibire in caso di necessità.
I cittadini italiani che si trasferiscono all’estero per periodi non inferiori a un anno devono iscriversi all’Aire (Anagrafe italiani residenti all’estero). Entro tre mesi devono presentarsi presso l’Ufficio Consolare Italiano del Paese in cui si sono trasferiti per presentare la dichiarazione d’immigrazione. L’iscrizione all’Aire consente di ottenere certificati anagrafici e altri documenti (per esempio, la carta d’identità) e di non perdere i diritti elettorali.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio Anagrafe di Sona al num. tel. 045 6091270 - 230 - orario: dal Lunedì al Venerdì dalle 9,00 alle 12,30 - Giovedì anche dalle ore 16,00 alle ore 18,00 - Sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
L'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea (art. 8, Legge 24 dicembre 1954, n.1228 e art. 32, D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223), può essere richiesta da persone residenti in altro comune italiano o all'estero, che abbiano la propria dimora presso il Comune in via provvisoria da non meno di quattro mesi ma non siano nella condizione per prendere la residenza.
Per ulteriori informazioni: Servizi Demografici - Palazzo Municipale - Piano terra - Piazza Roma, 1 - 37060 - SONA - Tel. +390456091270 - +390456091230
La cittadinanza italiana è acquisita per i seguenti motivi:
E' una procedura di riconoscimento della cittadinanza italiana che riguarda tutti quei soggetti stranieri discendenti di un cittadino italiano, nati in uno Stato che li ritiene propri cittadini, per il solo fatto di essere nati nel proprio territorio. La procedura è così volta ad accertare se in capo al medesimo soggetto si possa rinvenire la doppia cittadinanza:
1. cittadinanza italiana, in quanto discendenti di cittadino italiano. L'ordinamento italiano, infatti, applica, prevalentemente, un criterio attributivo della cittadinanza (cd. Iure sanguinis), in base al quale è cittadino italiano il figlio di genitori italiani. E' questo un automatismo che si verifica al momento della formazione dell'atto di nascita: è italiano iure sanguinis il figlio, se il padre o la madre o entrambi risultano essere cittadini italiani, ovunque sia avvenuta la nascita.
2. cittadinanza dello stato di nascita, in quanto nati in uno stato che applica il criterio dello iure loci. Secondo tale criterio è cittadino di un determinato Stato chi nasce sul territorio di quello stato indipendentemente dalla cittadinanza posseduta dai genitori.
Dove
La competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è, in Italia, del Sindaco del Comune dove l'interessato ha stabilito la residenza. Il sindaco nel Comune di Sona ha delegato tale competenza ai funzionari dell'Ufficio di Stato Civile.
Si ricorda che il riconoscimento della cittadinanza italiana in oggetto, può essere effettuato anche dalla rappresentanza consolare italiana competente, in relazione alla località straniera di residenza dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana. In questo caso l'istanza dovrà essere indirizzata al console italiano competente.
Ufficio cittadinanza di Sona – Piazza Roma 1 (presso i Servizi Demografici) - Tel. +390456091209 - 254
orario: SOLO SU APPUNTAMENTO - PEC: sona.vr@cert.ip-veneto.net
Requisiti
E’ indispensabile che il richiedente abbia stabilito la propria residenza nel Comune di Sona.
Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è necessario che i discendenti dell'avo italiano, compreso il richiedente, non abbiano mai perso la cittadinanza italiana. Il possesso della cittadinanza italiana va dimostrato tramite:
- estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal Comune italiano di nascita;
- atti di nascita tradotti e legalizzati, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello del richiedente;
- atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero, tradotto e legalizzato se formato all'estero;
- atto di morte dell’avo italiano emigrato all’estero, tradotto e legalizzato se formato all’estero;
- atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori del richiedente;
- certificato rilasciato dalle competenti autorità dello Stato estero di emigrazione, attestante che l'avo italiano non acquistò la cittadinanza dello stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente interessato; esempio:
a) avo italiano emigra in Brasile nel 1920; nel 1922 acquista la cittadinanza brasiliana perdendo automaticamente la cittadinanza italiana. Un figlio nato successivamente a questa data, nasce da padre straniero, pertanto la cittadinanza non viene trasmessa e quindi riconosciuta;
b) avo italiano emigra in Brasile nel 1920; nel 1921 nasce un figlio il quale è cittadino italiano in quanto nato da padre italiano e cittadino brasiliano poiché nato sul suolo brasiliano. Se il padre, successivamente a questa data acquista la cittadinanza brasiliana perde automaticamente quella italiana. Il figlio non acquista la cittadinanza brasiliana che già possiede per nascita, pertanto non perde la cittadinanza italiana. Il procedimento può pertanto continuare.
PROCEDURA PRESSO IL COMUNE DI SONA:
ATTENZIONE:
- ogni appuntamento è riservato a una sola istanza;
- gli appuntamenti saranno fissati personalmente dall’interessato (senza l’intervento di consulenti o intermediari) fino al raggiungimento del limite annuale delle pratiche che potranno essere lavorate.
PRECISAZIONI
Figli minori
I figli minori per effetto del riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana del genitore, acquisiscono dalla nascita la cittadinanza italiana senza necessità di procedimenti aggiuntivi. Il fatto che il figlio sia presente o meno sul territorio italiano, è irrilevante: una volta trascritto l'atto di nascita su richiesta del genitore, se residente si iscriverà in Anagrafe, se residente all'estero, il genitore dovrà richiedere l'iscrizione del minore all’AIRE, tramite il consolato italiano competente per territorio.
NOTE IMPORTANTI
Gli atti di stato civile formati all’estero da autorità straniere, dovranno essere prodotti in forma integrale (non verranno accettati certificati e/o estratti) e dovranno essere legalizzati dall'autorità diplomatica italiana competente, e tradotti in lingua italiana. La traduzione deve essere certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica italiana competente, oppure da un traduttore in Italia che, con giuramento innanzi alla Cancelleria del Tribunale (asseverazione), abbia reso la propria traduzione ufficiale.
La data di emissione di tutti gli atti presentati a corredo dell’istanza di riconoscimento non dovrà eccedere l’anno.
Anche per gli eventuali atti integrali di stato civile reperiti presso altri fascicoli o altri Comuni, la data di emissione non dovrà eccedere l’anno.
ATTENZIONE
La procedura di riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti di cittadini italiani, per il Comune di Sona, è attivabile solo previo APPUNTAMENTO dal lunedì al venerdì al tel. +390456091209 - 254 - Orario 09.00 - 12.00).
Ultimo aggiornamento
Giovedi 08 Agosto 2024