Iscrizione anagrafica di cittadini stranieri (Extra comunitari) con permesso di soggiorno
L’iscrizione nell’Anagrafe della popolazione residente può essere effettuata dal cittadino straniero, su richiesta presentata personalmente su apposito modulo (vedi la pagina dedicata alle iscrizioni anagrafiche e ai cambi di abitazione), allegando la seguente documentazione:
- passaporto o altro documento di riconoscimento equipollente in corso di validità e visto di ingresso quando richiesto;
- valido permesso di soggiorno in originale e in corso di validità del cittadino straniero;
Se il trasferimento concerne anche la famiglia, il cittadino extracomunitario deve allegare anche la seguente documentazione relativa ai familiari:
- passaporto o altro documento di riconoscimento equipollente in corso di validità e visto di ingresso quando richiesto;
- permesso di soggiorno in originale e in corso di validità di tutti i componenti del nucleo familiare (il cittadino extracomunitario che abbia compiuto i 14 anni ,deve possedere un proprio permesso di soggiorno);
- per dimostrare i rapporti di parentela (compreso il matrimonio) tra i membri della famiglia, serve idonea documentazione rilasciata dalle competenti autorità straniere, tradotta e legalizzata (o apostillata) dall'autorità diplomatica o consolare italiana all'estero, o, in alternativa, rilasciata dalla competente autorità straniera in Italia, legalizzata dalla Prefettura; lo stato di familiare può anche essere desunto dal passaporto.
Iscrizione anagrafica di cittadini stranieri senza permesso di soggiorno
In alcuni casi disciplinati dalla legge e da circolari ministeriali, è possibile procedere all’iscrizione anagrafica di cittadini stranieri extracomunitari pur in assenza di permesso di soggiornoo prima che questo venga rilasciato.
Iscrizione anagrafica in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, sia se già iscritti in anagrafe, sia se mai iscritti
(Direttiva Min. Int. 5 Agosto 2006 e Circolare Min. Int. n. 42 del 17/11/2006)
- fotocopia del permesso di soggiorno scaduto;
- ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno entro i 60 giorni dalla scadenza del precedente.
Iscrizione anagrafica per motivi di lavoro subordinato
(Direttiva Min. Int. 20/02/2007 e Circolare Min. Int. n. 16 del 2/4/2007)
- copia del contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione (comunicazione UNILAV);
- ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;
- domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico per l'Immigrazione.
Iscrizione anagrafica per motivi di ricongiungimento familiare
(Circolare Min. Int. n. 43 del 2/8/2007)
- visto di ingresso dal passaporto con la dicitura "Ricongiungimento Familiare";
- Ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;
- copia del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione.
Per dimostrare i rapporti di parentela (compreso il matrimonio) tra i membri della famiglia, serve idonea documentazione rilasciata dalle competenti autorità straniere, tradotta e legalizzata (o apostillata) dall'autorità diplomatica o consolare italiana all'estero, o, in alternativa, rilasciata dalla competente autorità straniera in Italia, legalizzata dalla Prefettura; lo stato di familiare può anche essere desunto dal passaporto.
- L'ipotesi di coesione familiare (il familiare è già entrato in Italia con altro tipo di visto di ingresso) non è assimilabile a quella sopra descritta, e pertanto sarà necessario attendere il permesso di soggiorno.
- ATTENZIONE: Il familiare extracomunitario di cittadino italiano o comunitario non deve richiedere il nulla osta al ricongiungimento familiare allo Sportello Unico, pertanto è sufficiente la ricevuta della richiesta di rilascio della Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'UE.
Iscrizione anagrafica di minori stranieri in attesa di adozione
(Direttiva Min. Int. 21/02/2007)
- Copia dell'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno permanente del minore rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali e/o copia del provvedimento straniero di adozione.
Iscrizione anagrafica di cittadini stranieri che intendono riacquistare la cittadinanza italiana
(Circolare Min. Int. n. 14 del 31/10/2008)
Si richiama la documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica di cittadini stranieri discendenti da avo italiano, in attesa del riconoscimento della cittadinanza italiana "jure sanguinis".
Richiedenti protezione internazionale
I richiedenti asilo tornano ad essere regolarmente iscritti in Anagrafe, previa presentazione della documentazione prescritta dalla normativa vigente.
Sempre con la sentenza della corte Costituzionale è stata ripristinata la possibilità di cancellazione anagrafica con effetto immediato del richiedente protezione internazionale, che abbia avuto la revoca delle misure di accoglienza o che si sia allontanato senza giustificazione dalla convivenza anagrafica dove era ospitato.
A tutti i titolari di protezione (per asilo politico, protezione sussidiaria, protezione umanitaria finché presenti e le nuovediciture “casi speciali” e “protezione speciale”) si applicano i principi e le norme fin qui applicate: l’iscrizione anagrafica va garantita con la sola esibizione del permesso di soggiorno, quale valido documento di riconoscimento in base al d.P.R. n. 445/2000, e senza esibizione del passaporto, di cui tali cittadini sono inevitabilmente e forzatamente sprovvisti, come indicato dal Ministero dell’Interno.
Richiedenti la protezione "speciale"
Il permesso di soggiorno per “protezione speciale” (regolato dall'art.32, c.3, del d.Lgs. n.25/2008) è rilasciato nei casi in cui la Commissione Territoriale non riconosca al cittadino straniero richiedente asilo né lo status di rifugiato né la protezione sussidiaria, ma ritiene ricorrano i casi di divieto di respingimento. In questi casi la Commissione trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno (biennale) che reca la dicitura "protezione speciale".
ll permesso per protezione speciale può essere chiesto dai cittadini stranieri direttamente alla Questura, anche al di fuori delle procedure previste per la protezione internazionale, in questo caso il Questore procede sempre previo parere delle Commissioni territoriali.
Il permesso per protezione speciale è in ogni caso lo stesso ed è sempre rilasciato dal Questore, sulla base dei medesimi presupposti, il cui accertamento può essere effettuato a monte dalla Commissione territoriale per la protezione internazionale, che dispone l’inoltro della documentazione al Questore perché provveda al rilascio del permesso, oppure può essere richiesto alla medesima Commissione dal Questore cui sia stata presentata domanda di rilascio del titolo direttamente dallo straniero; in quest’ultimo caso, la Questura gira la domanda alla Commissione, che si esprime entro 30 giorni con un parere vincolante.
E’ stato inoltre stabilito, con una circolare del 3/07/2022 della Commissione nazionale, che lo straniero possa presentare una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale in Questura quando la procedura di protezione internazionale sia ancora pendente: in tale caso, la domanda di protezione internazionale decade.
Da ultimo, se la domanda di permesso per protezione speciale viene presentata quando l’iter per il riconoscimento della protezione internazionale sia in fase di contenzioso davanti all’autorità giurisdizionale, la domanda diretta alla Questura deve ritenersi ammissibile.
Per quanto sin qui detto, a fronte di uno straniero che presenta la sola ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno per protezione speciale, l’ufficiale d’anagrafe non potrà che chiedere ulteriore documentazione. Ciò che conta, infatti, è capire se tale richiesta è stata presentata nell’ambito del percorso di richiesta asilo o meno:
- nel caso in cui la Commissione Territoriale o il Tribunale rigetti la domanda di protezione internazionale presentata ma ritenga di tutelare lo straniero richiedendo al Questore il rilascio di un permesso per protezione speciale, siamo di fronte a una procedura correlata alla domanda di asilo e, per i principi sopra richiamati, il requisito della regolarità del soggiorno è da ritenersi soddisfatto. Lo straniero avrà quindi diritto all'iscrizione anagrafica anche con la ricevuta, poiché a monte c'è già una valutazione della Commissione;
- diversa è la situazione dello straniero che, in assenza di una procedura di asilo, richiede al Questore il permesso per protezione speciale, ma non avendo anche instaurato un procedimento di richiesta protezione internazionale, la richiesta andrebbe rigettata per irricevibilità.
Infine, si può procedere con l’iscrizione anagrafica anche nel caso in cui lo straniero, in possesso della ricevuta per protezione speciale, esibisca anche il parere positivo della Commissione per il riconoscimento del diritto d’asilo, con cui si richiede al Questore di procedere al rilascio del permesso di soggiorno.
In sostanza laddove il procedimento di protezione speciale non sia assimilibale ad una richiesta di asilo o di protezione internaizone, per l'iscrizione anagrafica è sempre necessario che il richiedente sia in possesso, al momento della richiesta, del permesso di soggiorno.
Riferimenti normativi
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- L. 24 dicembre 1954 n.1228
- d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223
- Circolare Istat serie B n.29/1992
- Direttiva Min. Int. 5/08/2006 e Circolare Min. Int. n. 42 del 17/11/2006
- Direttiva Min. Int. 20/02/2007 e Circolare Min. Int. n. 16 del 2/4/2007
- Direttiva Min. Int. 21/02/2007
- Circolari Min. Int. n. 32 del 13/6/2007, n. 52 del 28/09/2000, n. 43 del 2/8/2007 e n. 14 del 31/10/2008
- d.Lgs. n.142/2015
- L. n.238/2021
- d.Lgs. n.25/2008