Certificati di Anagrafe - Residenza, Stato famiglia, Stato libero, Cittadinanza

Residenza, Stato famiglia, Stato libero, Cittadinanza

Data di pubblicazione:
10 Luglio 2020
Certificati di Anagrafe - Residenza, Stato famiglia, Stato libero, Cittadinanza

Certificati anagrafici 

I certificati anagrafici sono attestazioni che riguardano i dati contenuti negli archivi dell’ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) e sono:

  1. stato di famiglia: è il certificato che attesta la composizione della famiglia anagrafica;
  2. residenza: è il certificato che attesta la residenza anagrafica di un soggetto.

Altre situazioni sono certificabili dall’ufficiale d’anagrafe qualora non vi siano gravi e motivate esigenze di pubblico interesse. Si possono quindi richiedere certificati di:

  1. stato libero: è il certificato che attesta l’assenza del vincolo del matrimonio (celibato/nubilato, vedovanza, libertà di stato a seguito di divorzio);
  2. esistenza in vita: è il certificato che comprova l’esistenza in vita del cittadino;
  3. cittadinanza: è il certificato che attesta la cittadinanza italiana del richiedente;
  4. anagrafico di nascita: è un certificato redatto sulla base delle risultanze anagrafiche (non dello stato civile) e non contiene l'ora di nascita né eventuali annotazioni per matrimonio, divorzio, morte.

Le certificazioni rilasciate da un unico ufficio su fatti riferiti alla stessa persona devono essere raggruppate in un unico documento (art. 40 D.P.R. 445-2000) e sono le certificazioni plurime o contestuali.

Il certificato di famiglia non contiene l'indicazione del grado di parentela
(Come previsto dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 23 luglio 1996, n.11, il certificato di stato famiglia ha il compito “di rispecchiare la composizione della famiglia ai soli fini anagrafici”).

I certificati anagrafici sono TUTTI soggetti all'imposta di bollo pari a € 16,00 fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 642/1972, a meno che non siano previste specifiche esenzioni per il particolare uso, al quale tali documenti sono destinati; in questi casi, la norma di esenzione comparirà espressamente indicata sui certificati. Chi ritiene di avere diritto ad una esenzione, ha sempre l'obbligo di dichiarare la norma che la prevede, non potendo l'operatore suggerire eventuali cause di esenzione.

Informazioni utili

Dal 1° gennaio 2012 gli organi della pubblica amministrazione e i privati gestori di pubblici servizi non possono più richiedere certificati per effetto della legge di stabilità (L. n. 183/2011) che ha modificato l'art. 40 del D.P.R. 445/2000.

Con l'art. 30-bis del Decreto Legge n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 è stato esteso anche ai soggetti privati l’obbligo, già previsto per la pubblica amministrazione, di accettare l'autocertificazione resa dal soggetto interessato, in luogo dei certificati.

L’autocertificazione non può essere utilizzata nelle procedure giudiziarie.

Dal 15 novembre 2021 è possibile scaricare i certificati anagrafici online in maniera autonoma, per proprio conto o per un componente della propria famiglia, senza bisogno di recarsi allo sportello. 

Potranno essere scaricati, anche in forma contestuale, i seguenti certificati: 

● Anagrafico di nascita
● Anagrafico di matrimonio
● di Cittadinanza
● di Esistenza in vita
● di Residenza
● di Residenza AIRE
● di Stato civile
● di Stato di famiglia
● di Stato di famiglia e di stato civile
● di Residenza in convivenza
● di Stato di famiglia AIRE
● di Stato di famiglia con rapporti di parentela
● di Stato Libero
● Anagrafico di Unione Civile
● di Contratto di Convivenza

Per accedere al portale https://www.anpr.interno.it/ è necessaria la propria identità digitale (Spid, Carta d'Identità Elettronica, Cns) e se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l’elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato. Il servizio, inoltre, consente la visione dell'anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato pdf o riceverlo via mail.

Validità dei certificati

I certificati anagrafici hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore (art. 41 del D.P.R. 445/2000).

Dati non certificabili

Ai sensi dell’art. 35 “Contenuto dei certificati anagrafici”, comma 2, del Regolamento Anagrafico (D.P.R. 223/1989), non costituiscono materia di certificazione le notizie riportate nelle schede anagrafiche concernenti:

  • la professione, arte o mestiere
  • la condizione non professionale,
  • il titolo di studio,
  • il domicilio digitale,
  • la condizione di senza fissa dimora
  • il titolo di soggiorno.

Ai sensi della Legge 31 ottobre 1955, n. 1064 (“Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti”) l’indicazione della paternità e maternità nelle certificazioni è possibile solo se ed in quanto necessario all’esercizio di doveri o diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione.

COSA SERVE

I certificati possono essere richiesti:

1) agli sportelli anagrafici

Sportello di Lugagnano - tel. 045514367 - Via 26 Aprile n. 8: 

MARTEDI’ 08:30–12:30

GIOVEDI’ 08:30–12:30

VENERDI’ 08:30–12:30

SABATO 08:30–12:00

Sportello di Sona - tel. 0456091270- Piazza Roma 1: 

LUNEDI’ 09:00–12:30

MARTEDI’ 09:00–12:30 

MERCOLEDI’ 09:00–12:30

GIOVEDI’ 09:00–12:30 - 16:00–18:00

VENERDI’ 09:00–12:30

SABATO 09:00–12:30

2) a mezzo mail all’indirizzo  sona.vr@cert.ip-veneto.net, compilando l'apposito modulo, allegando fotocopia documento di identità e:

  • per la certificazione con bollo: ricevuta di avvenuto pagamento tramite il sistema PagoPA (vedasi le istruzioni presenti in homepage);
  • per la certificazione in esenzione del bollo: indicare la norma di esenzione.

Il certificato sarà inoltrato in formato digitale.

3) a mezzo posta inviando il modulo di richiesta con allegata una busta affrancata per la risposta e la ricevuta di pagamento degli eventuali diritti di bollo e segreteria, ove dovuti, come indicato al punto precedente.

Si raccomanda sempre:

  • di firmare le richieste;
  • di trasmettere copie dei documenti di identità leggibili e con firma chiaramente visibile;
  • di indicare un numero di telefono per eventuali richieste di chiarimenti.

COSTO

Il certificato è rilasciato previo il pagamento di € 16,00  per i certificati soggetti ad imposta di bollo.
Certificati storici redatti a mano: è previsto il pagamento di euro 5,00 di diritti di segreteria per ogni nominativo in essi incluso. I diritti sono ridotti a euro 2,00 per ogni nominativo, ove il certificato sia esente da bollo.
(*) Con delibera della Giunta Comunale di Sona, n.154 del 22-12-2020 è stata stabilita l'eliminazione dei diritti di segreteria sui certificati emessi dall'Ufficio Anagrafe, mentre sono stati arrotondati gli importi dei diritti per i certificati rilasciati allo sportello redatti a mano inerenti la certificazione anagrafica storica (€ 5,00 a nominativo, e € 2,00 a nominativo se esenti bollo).
Normativa di riferimento

Legge 24 dicembre 1954 n. 1228, "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente".

D.P.R. n. 223 del 30/05/1989, "Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente".

D.P.R. n. 642 del 26/10/1972, "Disciplina dell'imposta di bollo".

D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, "Testo unico in materia di documentazione amministrativa.

Legge 12 novembre 2011, n. 183, “Legge di stabilità 2012”.

Servizi Demografici – Comune di Sona – Aggiornamento al 1 gennaio 2021.

Ultimo aggiornamento

Giovedi 08 Agosto 2024