Certificati di Stato di Famiglia Originari o Storici - Documenti amministrativi storici collegati al Servizio Demografico

Data di pubblicazione:
17 Ottobre 2019
Certificati di Stato di Famiglia Originari o Storici - Documenti amministrativi storici collegati al Servizio Demografico

Per la richiesta del certificato di stato di famiglia originario o storico è necessario comunicare:

  • Conoscenza certa degli elementi per l'identificazione dell'intestatario: cognome, nome e data di nascita.
  • Conoscenza certa dell'uso del certificato stesso per la determinazione dell'applicazione dell'imposta di bollo.

MODALITA'
La richiesta deve essere presentata presso gli sportelli di front-office dell'Ufficio Anagrafe di Sona o presso la delegazione di Lugagnano utlizzando l'apposito modulo allegato..

COSTO e MODALITA' DI PAGAMENTO

  • Certificati storici con ricerca d'archivio: marca da bollo da €16,00 più €5,00 per ogni nominativo riportato sul certificato, per diritti di segreteria
  • Per certificati storici con ricerca d'archivio richiesti per un uso esente dall'imposta di bollo: €2,00 per ogni nominativo, per diritti di segreteria.
  • Il pagamento delle certificazioni anagrafiche soggette all’imposta di bollo e/o ai diritti d’archivio dovrà essere effettuato tramite il sistema PagoPA (vedasi le istruzioni presenti in homepage)

TEMPI DI RILASCIO
30 giorni dalla data della richiesta (art. 2, comma 2, L. 241-1990)

Le richieste incomplete, non rispondenti ai requisiti sopra indicati, saranno archiviate direttamente, senza alcuna comunicazione al mittente.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO e INDICAZIONI MINISTERIALI

  • l’art. 33 del d.p.r. 223/89 “regolamento anagrafico” stabilisce che l’ufficiale d’anagrafe rilascia, a chiunque ne faccia richiesta, il certificato di residenza e di stato di famiglia;
  • l’art. 35, comma 3, stabilisce che “il certificato di stato di famiglia deve rispecchiare la composizione familiare quale risulta all’anagrafe all’atto del rilascio del certificato”;
  • ancora l’art. 35, comma 4, dispone “previa motivata richiesta, l’ufficiale d’anagrafe rilascia i certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse”.

Ciò premesso si deve concludere che, data la tassatività delle norme citate:
1. lo stato di famiglia originario deve essere rilasciato con riferimento alla data in cui sia stato istituito, per la prima volta, il foglio (la scheda) di famiglia.
2. lo stato di famiglia storico (certificazione storica = certificazione anagrafica pregressa) deve essere rilasciato facendo esclusivo riferimento ad una precisa data del passato.
Infatti, l’art. 35 del D.P.R. n. 223/1989 “regolamento anagrafico” prescrive che il certificato di stato di famiglia deve rispecchiare la composizione familiare quale risulta dall'anagrafe all'atto del rilascio del certificato (comma 3), e che previa motivata richiesta, l'ufficiale di anagrafe rilascia certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse (comma 4).
La funzione del certificato anagrafico storico non è quella di dar conto di un albero genealogico idoneo a dimostrare relazioni parentali (e/o eventuali eredi), ma solo di chi si trovava dimorante abitualmente in un determinato posto (indirizzo) in un certo momento: attuale (all’atto del rilascio del certificato) o nel passato (in una certa data).
In questo senso si è espresso il Ministero dell’Interno (quesito del 02/12/2003) affermando che il certificato di famiglia storico è unicamente ancorato all'abitazione ed alle persone che in essa hanno convissuto e convivono, indipendentemente dai vincoli di parentela. Esso non può perciò dare certezza circa le relazioni di parentela intercorrenti tra persone coabitanti e, oltretutto, nulla dice circa l'esistenza di eventuali altri vincoli tra persone ed altre non coabitanti, essendo la funzione dell'anagrafe essenzialmente quella di rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti nel territorio comunale.
Sul piano fiscale va detto che, in ogni caso, i certificati anagrafici sono soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine rientrando nell’ipotesi di cui all’art. 4 della tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972.