L’Agenzia delle Entrate, tra i documenti indispensabili all’ottenimento di tutte le detrazioni fiscali in materia edilizia, chiede anche le necessarie abilitazioni amministrative.
Queste, previste dalla legislazione vigente, variano in base alla tipologia di lavori da realizzare sugli immobili. A seconda dell’intervento, bisognerà presentare allo Sportello Unico dell’Edilizia:
• Permesso di costruire;
• SCIA alternativa al permesso di costruire;
• SCIA;
• CILA.
Si avvisa che qualora la pratica interessi piu' procedimenti (es. edilizio, paesaggistico, strutturale, ecc.), questi dovranno essere singolarmente attivati sul portale Suap al momento della generazione della pratica. La mancata attivazione, potrà comportare il rigetto della pratica presentata.
La ricevuta telematica di invio della pratica, costituirà attestazione di protocollo comunale, restando comunque obbligatoria la presentazione all’Ufficio Edilizia Privata, di un copia cartacea degli elaborati progettuali inviati tramite il portale.
Non sono più accettate pratiche in modalità esclusivamente cartacea o inviate genericamente con PEC
Per tutte le istanze è sempre obbligatorio allegare la documentazione fotografica della zona di intervento e produrre una copia cartacea di cortesia della documentazione tecica progettuale (la cui consegna dovrà essere concordata con lo scrivente Settore).
Tuttavia, tra gli interventi che possono usufruire delle detrazioni, ve ne sono alcuni che non richiedono alcuna pratica edilizia.
Sostanzialmente, si tratta degli interventi di manutenzione ordinaria e di quelli rientranti tra quelli cosiddetti di edilizia libera (si veda l'allegato glossario opere libere) per i quali, appunto, non è richiesto alcun titolo abilitativo.
Per dimostrare che tali interventi possono accedere alle detrazioni basterà redigere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che dovrà attestare la data di inizio dei lavori, la detraibilità delle opere e che per queste non è richiesta alcuna pratica edilizia.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non va inviata né protocollata ad alcun ufficio del Comune, ma dovrà essere, semplicemente, conservata in modo da poterla esibire, eventualmente, all’Agenzia delle Entrate o in sede di dichiarazione dei redditi.
Si allega fac-simile della dichiarazione sotitutiva.