Autocertificazioni - Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

Data di pubblicazione:
16 Ottobre 2020
Autocertificazioni - Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

Lo sportello demografico di Sona rilascia senza prenotazione:

  • certificazioni anagrafiche e di stato civile correnti
  • autenticazioni di firma, copia e fotografia.

E’ invece necessaria la prenotazione per i seguenti servizi:

  • Carte d’identità
  • Pratiche di residenza
  • Certificazioni anagrafiche e di stato civile che richiedano ricerche d’archivio
  • Polizia mortuaria e cimiteriale
  • Atti di stato civile (denunce di nascita, morte, matrimonio, unioni civili, separazioni, divorzi, cessazioni unioni civili, cittadinanza, pubblicazioni di matrimonio)
  • PRENOTAZIONE TELEFONICA AL N. 0456091240 telefonando dal Lunedì al Venerdì dalle 12,30 alle 13,30.

Lo  sportello demografico di Lugagnano è ad accesso libero, ed eroga i seguenti servizi:

  • Carte d’identità
  • Pratiche di residenza
  • certificazioni anagrafiche e di stato civile correnti
  • autenticazioni di firma, copia e fotografia.

ORARI DI APERTURA UFFICI DEMOGRAFICI

Sportello di Sona (tel. 0456091270):

LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

SABATO

09:00–12:30

09:00–12:30

09:00–12:30

09:00–12:30

09:00–12:30

09:00–12:00

 

 

 

16:00–18:00

 

 

 

Sportello di Lugagnano (tel. 045514367):

LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

SABATO

CHIUSO

08:30–12:30

CHIUSO

08:30–12:30

08:30–12:30

08:30–12:00

Dal 7 marzo 2001, con l’entrata in vigore del D.P.R. 445-2000, le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono chiedere i certificati ai cittadini in tutti i casi in cui sia possibile ricorrere all'autocertificazione. Pertanto nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione, i gestori di pubblici servizi e i privati i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dalle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

L'autocertificazione è stata estesa ai privati con la Legge 11 settembre 2020, n. 120 che all'art. 30 bis - lettere a) e b) ha modificato il D.P.R. 445-2000 agli artt. 2 e 71. Pertanto anche nei rapporti con i privati (Banche, Assicurazioni, Notai, ecc.) i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dalle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

L'autocertificazione è una dichiarazione firmata dal cittadino, il quale attesta sotto la propria responsabilità alcuni dati (generalità, residenza, titoli di studio, ecc.), senza che sia necessario presentare altri documenti. La firma del cittadino non deve essere autenticata. Il cittadino è responsabile di quello che dichiara con l'autocertificazione. In caso di dichiarazione falsa il cittadino viene denunciato all'autorità giudiziara e decade dagli eventuali benefici ottenuti con l'autocertificazione.

Cosa si può autocertificare

  • luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici;
  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero, stato di famiglia, esistenza in vita;
  • nascita del figlio,morte del coniuge, del genitore, del figlio, ecc.;
  • tutti i dati a conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile (es. maternità, paternità, separazione o comunione dei beni);
  • iscrizione in albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni (ad esempio l'iscrizione alla camera di Commercio);
  • appartenenza ad ordini professionali;
  • titoli di studio, di specializzazione, di aggiornamento, di formazione, di abilitazione, qualifica professionale, esami sostenuti, qualificazione tecnica;
  • situazione reddituale o economica, assolvimento obblighi contributivi;
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e qualsiasi dato contenuto nell'anagrafe tributaria;
  • stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione;
  • qualità di studente;
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  • tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  • non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
  • non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
  • non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato;
  • vivere a carico.

Cosa non si può Autocertificare

Ci sono pochi casi in cui non è possibile ricorrere alla autocertificazione ed è necessario presentare i tradizionali certificati:

  • certificati sanitari, medici, veterinari;
  • certificati di origine, di conformità CE;
  • certificati di marchi e brevetti.

 

Autocertificazioni anagrafiche precompilate e visure anagrafiche

Sul portale ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente), all’indirizzo https://www.anpr.interno.it/portale/ ogni cittadino può consultare i propri dati anagrafici ed eventualmente stampare alcune tipologie di autocertificazione gratuitamente (famiglia anagrafica, residenza, nascita, stato civile, cittadinanza esistenza in vita).

Per accedere al servizio è necessario autenticarsi con una delle seguenti modalità:

  • SPID (sistema pubblico di identità digitale)
  • CIE (Carta d’identità elettronica)
  • CNS (Carta nazionale dei servizi)