L’Ufficio gestisce i procedimenti per la verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento (edilizio e non) progettato nell'ambito di zone sottoposte a vincolo paesaggistico e, in particolare, la gestione dei provvedimenti paesaggistici nel territorio comunale finalizzati al rilascio di autorizzazioni paesaggistiche (ordinarie e semplificate), accertamenti di compatibilità paesaggistica, attività di informazione all'utenza e di facilitazione della presentazione delle domande e della relativa documentazione.
Gli interventi edilizi e non, che modificano il paesaggio in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, devono essere preceduti dall'acquisizione della relativa autorizzazione paesaggistica (art. 146 del Decreto Legislativo n.42 del 22.01.2004).
La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato.
INTERVENTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
L’Autorizzazione Paesaggistica, a seconda del tipo di intervento e dei vincoli ricadenti sulla zona, si distingue nei seguenti procedimenti:
- Autorizzazione paesaggistica iter semplificato: per interventi di lieve entità, elencati nell'Allegato B del Regolamento ai sensi del DPR n. 31 del 13.02.2017
- Autorizzazione paesaggistica iter ordinario: presentata per tutti gli altri tipi di interventi diversi da quelli del punto 1 (da utilizzare anche per pratiche di condono edilizio e per opere ante vincolo) ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004.
- Accertamento di compatibilità paesaggistica: per sanatorie di opere realizzate in seguito all’istituzione del vincolo paesaggistico sul territorio comunale di Sona (D.M. 30.07.1974) nei casi previsti dall'art. 167 co. 4 del D.Lgs. 42/2004.
N.B. In tutti i procedimenti il Comune deve richiedere obbligatoriamente il parere della Soprintendenza.
INTERVENTI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
L'art. 149 del D.Lgs n. 42/2004, con l'eccezione di cui all'Allegato A del Regolamento ai sensi del DPR n. 31 del 13.02.2017, stabilisce i casi in cui non è richiesta l'Autorizzazione Paesaggistica:
- per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
- per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;
- per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
TEMPISTICHE
E' richiesto il rispetto delle tempistiche previste per i procedimenti autorizzatori e di quelli comunicati dagli uffici tecnici comunali, pena l'archiviazione dell'istanza ai sensi dalla normativa vigente in materia.
COSTI PREVISTI
➡ E’ previsto il pagamento dei diritti di segreteria. Per verificare l’importo dovuto si rimanda alla consultazione del documento “Tabelle diritti di segreteria.pdf” disponibile al seguente link: https://comune.sona.vr.it/contenuti/80230/oneri-diritti-segreteria
Tutti i pagamenti all'Ente potranno essere effettuati direttamente in fase di compilazione dell’istanza su portale "Impresainungiorno.gov.it" attraverso l’apposito applicativo oppure mediante sistema elettronico PagoPA, generando il bollettino attraverso il seguente link https://pagopa.accatre.it/sona#/sportello-cittadini selezionando "Pagamento spontaneo" e, successivamente, "Diritti di Segreteria Ufficio Tecnico".
➡ E’ previsto il pagamento di n.2 marche da bollo da Euro 16,00 (n.1 per Istanza ambientale e n.1 per Decreto Ambientale) da effettuarsi tramite annullamento di marche da bollo cartacee oppure tramite acquisto di marca da bollo digitale tramite il Servizio@e.bollo di Agenzia delle Entrate o altri portali abilitati.
NOTA: In caso di istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica è previsto anche il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria. Il pagamento potrà essere effettuato mediante sistema elettronico PagoPA, generando il bollettino attraverso il seguente link https://pagopa.accatre.it/sona#/sportello-cittadini selezionando "Pagamento spontaneo" e, successivamente, "Sanzioni amministrative danno ambientale".
Il Servizio Autorizzazioni Paesaggistiche, fa parte del Settore Lavori Pubblici.