Stranieri e famiglia

Cittadinanza italiana per matrimonio e naturalizzazione o Cittadinanza italiana per nascita sul territorio italiano - Riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai cittadini stranieri di ceppo italiano - Richiesta di residenza

Data di pubblicazione:
02 Maggio 2019
Stranieri e famiglia

Cittadinanza italiana

La cittadinanza italiana è acquisita per i seguenti motivi: 

  • per nascita (è cittadino italiano il figlio di padre o madre cittadini italiani); 
  • per nascita sul territorio italiano solo nel caso in cui i genitori siano ignoti o apolidi, oppure se i genitori stranieri non trasmettano la loro cittadinanza al figlio, secondo le leggi del loro Stato di appartenenza; 
  • a seguito di nascita avvenuta in Italia lo straniero, all’età di 18 anni, può dichiarare entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, di volere acquistare la cittadinanza italiana se ha sempre risieduto in Italia fin dalla nascita; 
  • per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età;
  • per adozione;
  • per matrimonio: il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero. In presenza di figli i termini di cui sopra sono ridotti della metà; 
  • se figlio minore convivente con il genitore che acquista o riacquista la cittadinanza italiana; 
  • per naturalizzazione. 

Come si ottiene

Dal 18 giugno 2015 la sola modalità di presentazione ammessa è On-Line, registrandosi al portale del Ministero dell'interno al segente link: www.cittadinanza.dlci.interno.it e compilando il format seguendo le istruzioni.


Riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis" agli stranieri di ceppo italiano

Ai sensi della Circolare del Ministero dell’Interno n. K.28.1 del 08.04.1991, gli interessati che risultino iscritti nell’anagrafe della popolazione residente di Sona presentano istanza al Sindaco affinché possa essere avviato il procedimento di riconoscimento del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana.

Per l’esame dei documenti è necessario prendere appuntamento con il Servizio di Stato Civile. 

Orari Servizio di Stato Civile - Sede di Sona
Lunedì         09.00 - 12.30
Martedì       09.00 - 12.30
Mercoledì    09.00 - 12.30
Giovedì       09.00 - 12.30
Venerdì       09.00 - 12.30

Indirizzo
Piazza Roma, 1 - 37060 - SONA - Tel.+390456091209 - 254


Residenza - Denunce e attività relative

Dichiarazione di cambio di residenza

Le dichiarazioni di cambio di residenza possono essere presentate secondo una delle seguenti modalità:

  • personalmente agli sportelli anagrafici di Sona (solo tramite appuntamento) e di Lugagnano;
  • tramite posta raccomandata;
  • via telematica all'indirizzo sona.vr@cert.ip-veneto.net.

In caso di presentazione telematica è necessario utilizzare una delle seguenti modalità:

  1. dichiarazione sottoscritta con firma digitale;
  2. dichiarazione trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
  3. dichiarazione recante firma autografa e copia del documento d’identità del dichiarante, acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Alla dichiarazione deve essere allegata:

  • copia dei seguenti documenti:
    • Passaporto, Permesso di Soggiorno (se cittadino extra-comunitario), Codice Fiscale, Documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono anche sottoscrivere il modulo.
  • Dichiarazione del proprietario dell'immobile o copia del contratto di affitto.

La dichiarazione, per essere considerata ricevibile, deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti nell'apposito modulo e contrassegnati dall’asterisco (*).
Gli indirizzi per la presentazione delle dichiarazioni anagrafiche sono i seguenti:

  • Indirizzo postale: Comune di Sona, Piazza Roma 1- 37060 - SONA (VR)
  • Posta elettronica: sona.vr@cert.ip-veneto.net

Al fine di consentire il corretto accertamento dell'effettiva residenza da parte del Comando di Polizia Municipale, ed evitare il rigetto della richiesta di residenza, è necessario

  • indicare giorni ed orari di presenza per la vista di accertamento da parte della Polizia Locale;
  • avere già l'abituale dimora nell'abitazione presso cui si richiede la residenza; 
  • riportare sul campanello d'ingresso cognome e nome; 
  • aver già effettuato gli allacciamenti ai vari servizi (luce, acqua, gas, ecc.); 
  • che l'abitazione sia arredata.

Dovrà essere, inoltre, comunicato all'Ufficio Tributi l'avvenuto cambio di residenza ai fini dell'applicazione della tassa di smaltimento dei rifiuti urbani - TaRi.

L'art. 5 del D.L. 28/03/2014, n. 47 convertito con modificazioni nella L. 25/05/2014, n. 80, stabilisce che:
"Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge".
In applicazione di queste disposizioni, i cittadini interessati a presentare la Dichiarazione di residenza/cambio di abitazione, devono allegare alla stessa una documentazione che dimostri il possesso dell'immobile di dimora abituale. Fermo restando che la decorrenza giuridica del cambio di residenza decorre sempre, come già avviene ora, dalla data di presentazione della dichiarazione, entro i due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni “documentate”.
Il Comune, entro 45 giorni dalla dichiarazione, procede all’accertamento dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione anagrafica (prima tra tutti l’effettiva dimora abituale). Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso, art. 20 legge 241/1990).
In caso di accertamento negativo, e/o accertata mancanza dei requisiti il procedimento verrà annullato e l’interessato sarà cancellato dall’anagrafe con effetto retroattivo e sarà denunciato alle competenti autorità, per le responsabilità penali per dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.